CORSO PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DI BASE 180 €

€ 180.00

Informazioni

IndirizzoVIA LUCIO PETRONE, 1
CittàSALERNO
StatoItalia
Cap80134

CORSO PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DI BASE 180 € –

72 ORE (24 IN AULA + 48 ORE ONLINE)  LEGGE 220/2012

 

AGGIORNATO AL NUOVO D.M. 140/2014

– Attestato valido ai fini della nuova riforma del condominio

(Legge 220/2012 art. 25, primo comma, lettera g e D.M. 140/2014)

 

– TESSERA CON NUMERO DI ISCRIZIONE VALIDA PER

GLI AGGIORNAMENTI ANNUALI OBBLIGATORI – 15 ORE

(GRATUITI PER IL PRIMO ANNO)

 

– MATERIALE DIDATTICO FORNITO IN SEDE

Il costo è di € 180,00 (tutto compreso)

 

in programmazione per:

NAPOLI – ROMA – SALERNO – COSENZA  – VELLETRI – POTENZA – AVERSA – GIUGLIANO IN CAMPANIA – TORRE DEL GRECO – FORMIA – FOGGIA – CROTONE – PORTICI

 

Il corso consentirà l’iscrizione gratuita

all’ Elenco Nazionale Amministratori di Condomino – Polibio – ENACOP

 

SALERNO
SA 21 intensivo
15 Gennaio 2018 dalle 14,00 alle 20,00   (Lunedi)
16 Gennaio 2018  dalle 14,00 alle 20,00  (Martedi)
17 Gennaio 2018 dalle 14,00 alle 20,00   (Mercoledi)
18 Gennaio 2018 dalle  14,00 alle 20,00  (Giovedi)
Via Lucio Petrone 1 (c/o Ist. Pareto)
300 mt Stazione FS Salerno

 

  1. Comunione e condominio (significato, costituzione, scioglimento, norme di riferimento, parti e impianti comuni)
  2. L’Amministratore (nomina, revoca, requisiti, soggetto fiscale, compiti, rappresentanza, responsabilità, riscossioni quote, retribuzione)

3 Assemblea di condominio (convocazione, costituzione, svolgimento, redazione verbale,presidente e segretario, deleghe, maggioranza richiesta, delibere nulle e annullabili, impugnazioni)

  1. Bilancio di condominio (Bilancio preventivo e consuntivo, loro redazione, libro giornale e libro mastro, contabilità di condominio, documentazione di condominio)
  2. Ripartizione spese (criteri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripartizione inquilino/proprietario, lastrici solari, spese scale e tutte le singole fattispecie)

6 Tabelle millesimali e regolamento di condominio (approvazione, criteri, coefficienti, revisione, modifica, contenuti)

  1. Adempimenti fiscali (codice fiscale, 770, F24, quadro AC e comunicazione anagrafe tributaria, ristrutturazione edilizia e tecnica delle comunicazioni da inviare)
  2. Impianti di condominio (verifica, controlli, adeguamento, prevenzione incendi, assicurazione)
  3. Ristrutturazioni dello stabile (cantieri temporanei e mobili, ruolo dell’amministratore, redazione contratto di appalto)

10 Leggi in materia condominiale: DL 37/2008 e l’adeguamento dell’ascensore; legge 10/91 e il riscaldamento; legge 449/97 sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni dei condomini;

11 Trattazione delle più importanti questioni e controversie pratiche (cortile e parcheggi, immissione fumi e rumori, decoro architettonico e facciata, antenne, ascensori, innovazioni

12 UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI;

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998;

Linee guida CEN 14 del 2010.

  1. Privacy e condominio. Dlgs 196/2003
  2. Legge 4/2013 Regolamentazione attività non regolamentate
  3. Utilizzo software per la gestione condominio on line
  4. Esercitazioni pratiche
  5. Esame – test di valutazione sulle materie trattate

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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Centro Studi Polibio dalle ore 10:00 alle ore 19:00

http://www.polibio.it

 

tel……………………………. 081 19139140

tel……………………………. 081 2298688

infoline  ……………………….338 4722823

infoline  ……………………….331 9664545

fax …………………………….081 3606900

 

Il costo è di € 180,00 (tutto compreso)

Il pagamento, può essere effettuato:

– con carta di credito  (tramite sistema PayPal)

– in contanti presso la sede del corso

– bonifico bancario

 

Requisiti dell’amministratore di condominio

Nuova Legge 220/2012 in vigore dal 18/6/2013

Art. 25.

  1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:

«Art. 71-bis.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

  1. a) che hanno il godimento dei diritti civili;
  2. b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  3. c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. d) che non sono interdetti o inabilitati;
  5. e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  6. f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  7. g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività

di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

 

http://www.polibio.it

 

AGEVOLAZIONI PER COLORO CHE HANNO FREQUENTATO IL CORSO

Con la recente riforma del condominio L. 220/2012 è stato ribadito che per esercitare l’attività di amministratore di condominio, non è necessario iscriversi a nessun tipo di associazione o ente o albo perché la suddetta attività è libera e indipendente. Non esistono inoltre, Enti di Formazione o Scuole abilitate in maniera esclusiva al rilascio del titolo di amministratore di condominio, quindi qualsiasi rivendicazione di tale tipo è inesatta.  L’obbligo di formazione così come dall’art 25 comma 1 lettera G della legge 220/2012 prevede solo di dover dimostrare di aver “frequentato un corso di formazione iniziale e di svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale ”

Per coloro che hanno frequentato il corso Polibio possono iscriversi gratuitamente, per un anno, all’ Elenco Nazionale Amministratori di Condominio Polibio,  (www.enacop.it) associazione, libera ed indipendente,  nata nel rispetto della Legge 04/2013 (regolamentazione delle professioni non regolamentate), che  ha carattere professionale e natura privatistica, senza vincolo di rappresentanza esclusiva e non ha scopo di lucro, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza e della trasparenza.

L’Enacop, inoltre, ha provveduto a creare un codice deontologico, uno sportello del consumatore, un disciplinare nel rispetto del disciplinare per la certificazione UNI EN ISO 9001:2008

 

Agli iscritti Enacop verrà assicurata una formazione continua, così come previsto dalla L. 220/2012 e DM 140/2014, verrà rilasciato un tesserino identificativo con la foto ed il numero di iscrizione all’elenco e verrà data la possibilità di utilizzare il timbro personalizzato con le credenziali dell’associazione per la corrispondenza con la clientela.

 

http://www.polibio.it

 

5 Gennaio 2018 11:06

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